Corsi ECM
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COMUNICAZIONI ECM Ogni operatore della Sanità deve acquisire, per il triennio 2011-2013, 150 Crediti formativi E.C.M, sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Fanno eccezioni i professionisti sanitari della Regione Abruzzo per i quali - limitatamente all'anno 2011 - i crediti formativi richiesti sono 30 (con un minimo obbligatorio di 15). Il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. I Crediti formativi E.C.M. vengono attribuiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tramite gli organizzatori (provider) delle attività formative accreditate in conformità ai criteri ed alle modalità definite dalla stessa Commissione Nazionale. Ai fini del Programma Nazionale di E.C.M., hanno valore solamente i Crediti formativi E.C.M. attribuiti dalla Commissione Nazionale. Le indicazioni di priorità degli eventi formativi sono connesse a obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale. Il sistema di accreditamento è stato trasferito dal sito del Ministero della Salute a quello dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ( www.agenas.it). Si comunica che, in data 10 dicembre 2008, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua - conformemente all'accordo Stato-Regioni del 01 agosto 2007- ha stabilito che il Programma nazionale sperimentale ECM di accreditamento degli eventi e PFA prosegue fino al 31 dicembre 2009. E' obbligatoria l'E.C.M.? Sí, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell´art. 66 ″Idoneità all´esercizio dell´attività di emergenza″ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell´accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell´art. 1, comma 1, lettera d) ″Piano di interventi contro l´AIDS″ di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell´8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall´obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. RICEVO E INSERISCO NEL SITO LA SEGUENTE CIRCOLARE In data 1 agosto 2007 è stato siglato l´accordo Stato–Regioni concernente il 'Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina'. Nell´accordo è riportato, tra l´altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: Roma, 2 agosto 2007 Notizie utili per tutti i discenti che hanno partecipato ad eventi Organizzati dall´Associazione AID IPPOCRATE. |